Art. 2.

      1. All'articolo 577 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «La pena è altresì della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ovvero nei confronti del Presidente della Repubblica o del Capo di uno Stato estero».